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SPORT  -  BASKET
Scandone; Gli Avvocati Benigni demoliscono la richiesta di fallimento Concordato
07 MAGGIO 2021 - Ore 16:14

Avellino. "Siamo ovviamente soddisfatti che il Tribunale abbia recepito le nostre istanze difensive. Logicamente è ancora prematuro parlare di salvataggio perché questo potrà dipendere solo dall’omologa del concordato. Ora dobbiamo metterci al lavoro per sfruttare il tempo che il Tribunale ci ha concesso". Le parole dell'Avvocato Achille Benigni che insieme al Collega Fabio Benigni ha Difeso la Scandone 1948, la Società cestistica che regala emozioni alla calorosa tifoseria irpina. Da grande Avvocato, Achille, così come Fabio, esprime con cautela quelle che immaginiamo sia una enorme soddisfazione professionale oltre alla contetezza da appassionato nonchè radicato al territorio (entrambi). La Sentenzea emessa oggi dalla Prima Sezione Civile, Ufficio Procedure Concorsuali del Tribunale di Avellino, riunito in Camera di Consiglio Gaetano Guglielmo, Presidente; Pasquale Russolillo, Giudice Relatore; Marcello Polimeno, Giudice, è molto chiara: dispone 60 giorni di tempo perchè la Scandone presenti il "piano concordatario" strumento richiesto dagli Avvocati (ovvero come si andrà a sanare il debito), quindi pienamente recepita l'Istanza degli Avvocati Fabio ed Achille ma c'è molto di più. Alla prima richiesta di un privato il quale però ha successivamente rinunciato con atto di desistenza del 22 Marzo 2021 vi è stato il Procedimento promosso dalla Procura presso il Tribunale di Avellino in persona del Procuratore pro-tempore con ricorso depositato il data 19 marzo 2021; Visti gli atti del Procedimento di Concordato preventivo, con riserva di deposito della domanda e del piano,  introdotti dal debitore, Società Sportiva Felice Scandone S.p.A.in liquidazione, in persona del liquidatore pro-tempore in data 22 Aprile viene emesso il seguente Provvedimento: Rilevato che occorre dare atto alla desistenza del creditore (....) dall'Istanza di fallimento presentata il in data 3 Febbraio 2021 ed avendo, detto creditore, desistito con  con rinunzia agli atti del Giudizio in data 22 Febbraio 2021, la procedura prefallimentare è proseguita poich+ retta dall'Istanza di fallimento proposta dal Pubblico Ministero; a seguito di rinvio dell'udienza prefallimentare dalla Scandone è stato depositato il ricorso per concessione del termine ex articolo 161 comma 61.f della proposta e del piano concordatario, ovvero, in alternativa,  degli accordi di ristrutturazione dei debiti. IL Pubblico Ministero all'Udienza del 22 Aprile ha insistito per la dichiarazione di fallimento della debitrice, ravvisando: 1) abuso dello strumento processuale, stante la presentazione del ricorso in concomitanza con lo svolgimento dell'udienza prefallimentare e nonostante il rinvio in precedenza richiesto ed ottenuto della resistente; 2) illegittimità del ricorso preconcordatario poichè depositato dal liquidatore unico in assenza di mandato assembleare e dunque in carenza assoluta di potere rappresentativo. 3) manifesta inidoneità del piano  tratteggiato nel ricorso preconcordatario in quanto basato su finanza esterna palesemente inidoenea a sostenere il fabbisogno economico della paventata procedura alternativa al fallimento. 

CONSIDERATO CHE: Non sussiste fra il procedimento per dichiarazione di fallimento e la domanda di preconcordato una pregiudizialità in senso tecnico-giuridico, ma di continenza,  con la conseguenza che ove essi pensano dinnanzi al medesimo Giudice occorre disporre la "riunione" ai sensi dell'articolo 274 del Codice di procedura Civile; al di fuori dei casi in cui la richiesta di  assegnazione del termine sia meramente strumentale a dilazionare la dichiarazione di fallimento tanto da configurarne abuso dello strumento processuale, occorre garantire la trattazione prioritaria della domanda di concordato, quand'anche temporalmente posteriore a quella di fallimento, essendo la prima assistita dal favor legislativo per la defizione negoziata della crisi d'impresa; la presentazione della richiesta di assegnazione del termine non determina l'improcedibilità delle istanze di fallimento che andranno trattate congiuntamente a quella di concordato preventivo ed esaminate in caso di declaratoria di inammissibilità, revoca,  o non omologa  della domanda di concordato stesso; non sussitono i divisati motivi di abuso dello strumento processuale; per abuso dello strumento concordatario si intende la condotta del debitore che,  in violazione del dovere di correttezza e buona fede nell'individuazione di soluzioni alla crisi di impresa, mira con la proposta di concordato o con la richiesta di assegnazione del termine prenotativo a  a perseguire una finalità diversa e deviata rispetto a quella voluta dall'Ordinamento vale a dire procastinare i termini della dichiarazione di fallimento senza assumere alcuna reale iniziativa; tale condotta non è ravvisabile nel caso di specie posto che la SS Scandone S.p.A. non risulta in precedenza avere resistito con analoga richiesta di preconcordato ad analoghe istanze di fallimento, tentando invece per la prima volta di individuare uno strumento alternativo alla crisi di impresa; il "favor" legislativo per la soluzione delle crisi, alternative alla liquidazione del patrimonio impone di considerare non illegittima l'iniziativa del debitore, che nei termini consentiti dall'Ordinamento, assuma iniziative volte alla ricerca di soluzioni alternative avvantaggiandosi anticipatamente, sia pure nell'ambito di una procedura prefallimentare  già pendente, dell'ombrello protettivo concesso dall'Ordinamento e dello "spatium decidendi" consentito dall'articolo citato in precedenza (161) tanto pià che proprio il successivo comma 10 contempla e legittima l'ipotesi in cui il ricorso di preconcordato sia depositato in pendenza di un'istanza di fallimento; non è neppure sussitente la ragione di inammissibilità legata all'eccepita illegittimità della determina del liquidatore unico della Scandone in liquidazione poichè assunta dall'organo rappresentativo in assenza di mandato assembleare; ed invero l'articolo 152 (...) attribuisce all'Amministratore il potere di deliberare la proposta di concordato preventivo, salvo che non sia diversamente previsto dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto; in ogni caso, quand'anche dovesse sussistere una qualche fondata ragione di illegittimità dell'atto esso potrebbe essere soggetto ad impugnazione con gli ordinari strumenti del Diritto Societario ma fino al suo annullamento permarrebbe valido ed efficace per le finalità della presente procedura; non è sindacabile, in questa fase la manifesta inidoneità della proposta di concordato preventivo, trattandosi di concordato in bianco e dunque sempre modificabile ed integrabile nei suoi contenuti entro il termine concesso dal Tribunale; CONSIDERATO PERTANTO CHE: LE ECCEZIONI PRELIMINARI DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA SONO ALLO STATO DESTITUITE DI FONDAMENTO; LA SOCIETA' DEBITRICE HA DISPOSTO LA DOCUMENTAZIONE  DI CUI ALL'ART. 161, CO. VI L.F. (ULTIMI TRE BILANCI APPROVATI E BOZZA DEL BILANCIO AL 31/12/2019, ELENCO DEI CREDITORE, DETERMINA DEL LIQUIDATORE); LA SOCIETA' ISTANTE POSSIDE IL PRESUPPOSTO SOGGETTIVO DI FALLIBILITA' E SI TROVA, PER SUA STESSA AMMISSIONE, IN UNO STATO DI CRISI RICHIESTO PER L'ACCESSO ALLE PROVEDURE DI CONCORDATO PREVENTIVO E DI OMOLOGA DI ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI...........

PER QUESTO MOTIVO, VISTO L'ARTICOLO 161 COMMA VI E VIII L.F. RESPINTA OGNI DIVERSA ISTANZA DISPONE: LA RIUNIONE PER PROCEDIMENTO PER DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO PROMOSSO DALLA PROCURA AL PROCEDIMENTO DI PRECONCORDATO PROMOSSO DALLA SCANDONE IN LIQUIDAZIONE; 

CONCEDE ALLA SCANDONE 60 GIORNI PER LA PROPOSTA DEFINITIVA DI CONCORDATO PREVENTIVO CON IL PIANO E LA DOCUMENTAZIONE COMPLETA O DI UNA DOMANDA DI OMOLOGA DI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI; 

NOMINA DUE COMMISSARI GIUDIZIALI  CHE DOVRANNO VIGILARE SULLE ATTIVITA' CHE LA SOCIETA' ANDRA' A COMPIERE FINO ALLA SCADENZA DI DETTO TERMINE PORTANDO IMMEDIATAMENTE A CONOSCENZA IL TRIBUNALE OGNI FATTO EVENTAULEMENTE  COSTITUENTE VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI;

DISPONE CHE LA RICORRENTE DEPOSITI IN CANCELLERIA, ENTRO DIECI GIORNI L'IMPORTO DI EURO 15.000.000......... ; LA RICORRENTE DEPOSITI IN CANCELLERIA, OGNI TRENTA GIORNI LA SITUAZIONE FINANZIARIA AGGIORNATA;

SEGNALA ALLA RICORRENTE CHE NON POSSONO ESSERE COMPIUTI, SINO ALLA SCADENZA DEL TERMINE, ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE SE NON PREVIA AUTORIZZAZIONE DEL TRIBUNALE E SOLO SE SIANO DOCUMENTATI E MOTIVATI E CARATTERI DI UTILITA' ED URGENZA; NON POSSONO ESSERE PAGATI I CREDITORI ANTERIORI, CHE OCCORRE L'AUTORIZZAZIONE DEL TRIBUNALE PER SOSPENDERE O SCIOGLIERE I CONTRATTI PRECEDENTI E PER CONTRARRE EVENTUALI FINANZIAMENTI.

A questo Concordato al quale vi è stato accesso grazie all'insormontabile fatica degli Avvocati Achille Benigni e Fabio Benigni, ricordiamo che c'è la disponibilità dello stesso patron, l'Ingegnere Giannandrea De Cesare (patron della S.I.Di.Gas) a fare di tutto per salvare la Scandone oltre alla piena disponibilità della "finanza esterna, due nomi". 



Fero - Avellino - 07 MAGGIO 2021 - Ore 16:14






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