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COMUNI  -  ARIANO IRPINO
"Comune" Ariano I.; Commercio Itinerante; Punti del Vademecum
07 NOVEMBRE 2013 - Ore 01:33

Ariano Irpino. Gli operatori del commercio itinerante hanno ancora qualche giorno per mettersi in regola rispetto alle normative che disciplinano questa tipologia di commercio e poter esercitare l’attività nel territorio comunale di Ariano Irpino. Il Commissario Prefettizio, Elvira Nuzzolo, di concerto con l’Ufficio Commercio e con il Comando di Polizia Municipale, ha attivato una Campagna Informativa al fine di diffondere ed uniformare il rispetto delle normative sul commercio itinerante e di creare le condizioni ottimali per stabilire un rapporto leale e professionale tra commercianti e clienti. Nell’ambito della Campagna, che si concluderà martedì 12 novembre, distribuito un vademecum che sintetizza le cose da fare e non fare. L’operatore, prima di tutto, deve essere munito dell'originale dell'autorizzazione o del titolo equipollente (SCIA). Non è consentito esercitare l'attività sulla base della copia fotostatica del titolo. L’autorizzazione deve essere esibita ad ogni richiesta degli organi di vigilanza. Il comunicato dall'Ente Comune. Rispetto alla delega, l’operatore commerciale su aree pubbliche può farsi sostituire, nell’esercizio dell’attività, esclusivamente da chi sia in possesso dei requisiti prescritti, salvo il caso di sostituzione momentanea per la quale può essere delegato anche un soggetto privo dei requisiti, purché socio, familiare coadiuvante o dipendente.Per quanto concerne l’esposizione della merce sui banchi fissi: è vietata l’occupazione del suolo pubblico con attrezzature, banchi, cassette o quanto crei ingombro. La sosta è consentita sulla parte del territorio comunale ove non risulta vietata la vendita itinerante, per non più di un'ora nello stesso luogo e comunque la sosta degli autoveicoli deve essere effettuata compatibilmente con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale, la materia igienico - sanitaria e di occupazione temporanea di suolo pubblico. Gli ambulanti dovranno esporre l’orario di arrivo nelle aree occupate, per consentire il controllo da parte degli organi di vigilanza. Nelle giornate in cui si svolgono attività di mercato, l’operatore itinerante deve  esercitare la propria attività al di fuori dell’area di mercato o fiere e ad una distanza minima di 500 metri dalla stessa da misurare sul nastro viario più breve. E’ vietato esercitare l’attività di commercio su aree pubbliche nelle piazze, vie e zone indicate all’articolo 5, comma 1, del Regolamento Comunale (Centro storico, asse viario SS.90 delle Puglie, etc) e comunque in tutti i casi dove è vietata la sosta (articoli 7 e 158 del Codice della Strada, ad esempio: vicinanze di rotatorie ed incroci, in prossimità e in corrispondenza di segnali stradali verticali e semaforici in modo da occultarne la vista, nonché in corrispondenza dei segnali orizzontali di preselezione e lungo le corsie di canalizzazione ecc.). E’ consentita l’attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante nell’intero territorio comunale ad esclusione delle suddette zone. Sono, altresì, istituite le seguenti aree di sosta dove è possibile svolgere l’attività in forma itinerante: Piazzetta San Francesco, Piazzale antistante la chiesa di località Martiri, Piazzale antistante Palazzetto dello Sport di località Cardito. Decorso il termine di 15 giorni dall’avvio della Campagna Informativa verrà avviata, d’intesa con le Forze di Polizia, un’attività di controllo su tutto il territorio comunale. Previste sanzioni: chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dall’autorizzazione stessa è punito con la sanzione amministrativa di una somma da € 2.582,28 ad € 15.493,71 e con la confisca delle attrezzature e della merce. Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti dal Regolamento Comunale è punito con la sanzione amministrativa di una somma da € 516,46 ad € 3.098,74 e in caso di particolare gravità o di recidiva la sospensione dell’attività di vendita. Le stesse regole valgono per i produttori agricoli: è vietato esercitare l’attività di vendita al dettaglio di prodotti agricoli in forma itinerante senza la prescritta autorizzazione rilasciata dal Comune oppure SCIA presentata al Comune ove ha sede l’azienda di produzione.

 



Redazione - Ariano Irpino - 07 NOVEMBRE 2013 - Ore 01:33






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