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ATTUALITA - | |
SIDiGas; Dalla Cassazione decisione lucida/lineare Gol di De Cesare Ora Imprese | |
02 FEBBRAIO 2021 - Ore 18:39 | |
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Avellino. E' "uscita" la Motivazione sulla Pronuncia che la Terza Sezione della Corte di Cassazione, in Roma, ha disposto lo scorso 6 Novembre 2020 attraverso la quale "descrive" il "gol" messo a segno dall'Ingegnere Giannandrea De Cesare ed i Suoi Legali nel Ricorso in quella che è la vicenda S.I.Di.Gas. che va avanti, forse, chissà, già da troppo tempo (Sequestro cautelativo dei Beni). Una decisione, una Motivazione "diversa", rispetto a quella del Tribunale di Avellino che va, di fatto, ad intrecciarsi, con l'altro Ricorso presentato dall'Ingegnere De Cesare, quello al Tribunale delle Imprese di Napoli (sul gestione della Società dalla quale l'Ingegnere è stato rimosso un pò di tempo fa - e non dalla Suprema Corte, tanto per evidenziarlo - . Questo quanto in buona sostanza è motivo del Ricorso. Quanto al sequestro dei circa 98 milioni, ridotto a circa 8, riportato a circa 98 - "in Irpinia", e dalla Cassazione disposta la ridiscussione, per le motivazioni che a piè di pagina riportiamo - prevedeva il "sequestro cautelativo" di esso, soltanto) che vedrà l'Udienza tra una settimana, il 10 Febbraio. Gli scenari, a questo punto, sono tutti "aperti", perchè, almeno nella pubblica opinione, vanno ad "intrecciarsi". "Palla al centro" ma forse non è 0-0 ma col vantaggio, a questo punto, dell'Ingegnere che sta "lottando" col sorriso, con "distensione" ma come un leone, per rientrare nella Gestione della Sua S.p.A.. SENTENZA sul ricorso proposto da De Cesare Giannandrea, .... avverso l'ordinanza del 24/06/2020 del Tribunale di Avellino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere ...; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ..., che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 24 giugno 2020 il Tribunale di Avellino, quale Giudice del riesame delle misure cautelari reali, ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto da Giannandrea De Cesare ... nei confronti del provvedimento del 4 giugno 2020, pronunciato dal Giudice per le indagini preliminari, col quale era stata rigettata l'istanza di revoca parziale del disposto sequestro preventivo. Avverso il provvedimento l'interessato ha proposto ricorso per cassazione, formulando unico articolato motivo di impugnazione e lamentando inosservanza della legge penale in relazione agli artt. 240 cod. pen. e 13 d.lgs. 74 del 2000, nonché violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. quanto agli artt. 321, comma 3 e 322-bis cod. proc. pen.. 2.1. In particolare, il ricorrente ha osservato che il vincolo cautelare era stato disposto in tale ammontare dal Tribunale irpino. 2.1.1. Invero, sempre nel difetto di iniziative processuali da parte dell'interessato, la misura reale era stata in tal senso emessa su impulso del Pubblico ministero, gravatosi nei confronti del provvedimento del Giudice per le indagini preliminari il quale aveva invece, a suo tempo, ridotto l'ammontare delle somme per le quali era stato in precedenza disposto il sequestro d'urgenza. Ciò posto, il ricorrente deduceva la nullità - a norma dell'art. 321, comma 3, cod. proc. pen. - del successivo provvedimento del 4 giugno 2020 del Giudice dell'udienza preliminare, che aveva rigettato la richiesta di revoca parziale di quanto disposto dal Tribunale di Avellino. Ivi infatti non era stato tenuto ad es. conto della già avvenuta celebrazione del primo grado di giudizio per due dei reati relativi ad omesso versamento dell'Iva, per i quali era stato disposto il sequestro, ovvero dell'intervenuta prescrizione del reato di cui all'art. 11 cit.. 2.1.3. Al contrario, l'ordinanza impugnata del 24 giugno 2020, pronunciata sull'appello dell'odierno ricorrente, aveva osservato che alcun elemento nuovo era stato prospettato nel gravame, rispetto alle valutazioni già condotte dal Giudice per le indagini preliminari e quindi dal Tribunale rispettivamente in data 17 luglio e 4 ottobre 2019. 2.1.4. In particolare, alcuna doglianza di cui alla richiesta di revoca parziale del sequestro era stata neppure valutata nella sede dell'appello cautelare, sull'errato presupposto che le difese fossero già state spiegate avanti al Tribunale di Avellino nell'ambito dell'appello cautelare a suo tempo promosso dal Pubblico ministero sub 2.1.1.. In particolare, non vi era stata alcuna ricognizione aritmetica del profitto alla luce dei versamenti comunque effettuati dall'indagato e dei processi già celebrati mentre, in ordine alla contestata sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, l'evento del reato era rappresentato dal mero pericolo di frustrazione della procedura di riscossione coattiva delle imposte, ed il profitto era dato non dal risparmio d'imposta, bensì dai beni sottratti con frode alla riscossione coattiva. Al riguardo, non vi era stata alcuna disamina delle condotte che avrebbero dovuto integrare il detto reato di sottrazione fraudolenta. Oltre a ciò, era stato mantenuto il sequestro di somma di denaro che, a tenore dell'art. 11 cit., non rappresentava il profitto del reato. In tal modo al ricorrente era impedito di procedere a norma dell'art. 13 d.lgs. 74 cit., per ottenere l'estinzione dei reati di omesso versamento dell'Iva mediante il pagamento del debito tributario. 3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 4. Il ricorso è fondato. 4.1. In relazione al complessivo motivo di censura azionato, e contrariamente a quanto sostenuto dal Pubblico ministero appellante e dal Tribunale che - con provvedimento del 4 ottobre 2019 - detta impugnazione aveva accolto sotto il profilo della determinazione del quantum da assoggettare a sequestro preventivo, questa Corte di legittimità ha più volte osservato che il profitto del reato di cui all'art. 11 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte) è rappresentato dal valore dei beni sottratti fraudolentemente alla garanzia dei crediti della Amministrazione finanziaria per le imposte evase, e non già dal debito tributario rimasto inadempiuto. Allo stesso tempo, quanto all'ambito della richiesta di revoca - in specie parziale - di misura cautelare reale, è stato ribadito che la mancata tempestiva proposizione, da parte dell'interessato, della richiesta di riesame avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare reale non ne preclude la revoca per la mancanza delle condizioni di applicabilità, neanche in assenza di fatti sopravvenuti; ne consegue che è ammissibile l'appello cautelare avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di revoca, non potendosi attribuire alla mancata attivazione del riesame la valenza di una rinuncia all'impugnazione con la precisazione che il giudice non può dichiarare inammissibile la richiesta di revoca, potendo, tuttavia, rigettarla, limitandosi ad es. a richiamare i provvedimenti conclusivi di precedenti procedure de libertate, qualora rilevi la riproposizione di questioni già in precedenza valutate). 4.3. In specie, da un lato il provvedimento di accoglimento dell'appello cautelare del Pubblico ministero era stato giustificato, nella sua determinazione quantitativa, dal mero ammontare delle somme oggetto delle cartelle; d'altro canto va ribadita l'astratta ammissibilità dell'istanza di revoca della misura cautelare da parte dell'interessato, che non abbia proposto a suo tempo richiesta di riesame nei riguardi dell'ordinanza applicativa del medesimo vincolo. 4.3.1. Ciò posto, la valutazione sulla fondatezza dell'istanza dell'interessato odierno ricorrente andrà concretamente operata, con libertà di giudizio, sulla scorta dei ricordati fermi principi. 5. Alla stregua dei rilievi che precedono, pertanto, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Avellino. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Avellino. Così deciso in Roma. Vicenda SIDiGAS; De Cesare chiede la "testa" di Scalella e "rivuole" l'Avellino.
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Fero - Avellino - 02 FEBBRAIO 2021 - Ore 18:39 | |
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